Certificazioni energetiche – Efficienza Energetica

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA: QUANDO SERVE?

Costruzione di nuovi edifici / ristrutturazione di edifici esistenti

L’obbligo dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio si applica nel caso di edifici di nuova costruzione o nel caso si eseguano lavori di ristrutturazione edilizia su un edificio esistente, fatta eccezione per gli edifici isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq o per gli edifici di interesse culturale o paesaggistico.
L’attestato di certificazione energetica deve essere predisposto al termine dei lavori dal costruttore (o dall’appaltatore nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia) utilizzando metodologie di calcolo unificate e riconosciute a livello nazionale basate sulle norme UNI; a tal proposito risale solo allo scorso Aprile 2009, con il DPR 59/2009, l’adozione di tali sistemi unificati di calcolo a livello nazionale.
A livello nazionale l’obbligo di certificazione energetica è stato inoltre definito dalla Finanziaria 2008 (L. 244/2007) come condizione necessaria ai fini dell’ottenimento del permesso di costruzione di un nuovo edificio a partire dal 1° Gennaio 2009.
Oltre a produrre un’adeguata certificazione energetica, i regolamenti edilizi devono prevedere, secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008, dal 1° Gennaio 2009, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento.
Per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 mq la produzione energetica minima è di 5 kW.
A proposito di fonti rinnovabili, l’asseverazione di un tecnico abilitato viene inoltre richiesta nel momento in cui si voglia usufruire degli incentivi del 55 % per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Edifici esistenti: compravendita o locazione

L’obbligo della certificazione energetica riguarda ogni edificio o singola unità immobiliare oggetto di compravendita o locazione.
L’attestato di certificazione energetica, prodotto da tecnico abilitato, deve essere allegato al contratto di compravendita in originale o in copia autenticata oppure messo a disposizione del locatario in caso di locazione.
In caso di locazione o compravendita di singole unità immobiliari l’obbligo decorre dal 1° Luglio 2009.
Con la Legge 133/2008 si era decretata la scomparsa di tale obbligo di certificazione energetica con lo scopo di semplificare gli adempimenti burocratici inerenti la compravendita/locazione di immobili dando però, in questo modo, una forte battuta di arresto allo sviluppo della presa di coscienza sull’importanza che riveste l’efficienza energetica degli edifici nel momento in cui si compri/affitti un immobile.
Successivamente vi sono stati chiarimenti in merito a tale abrogazione sia da parte del Notariato Nazionale sia da parte di quelle Regioni che avevano già legiferato in merito di certificazione energetica e nelle quali la pratica della certificazione è già uso comune (a titolo di esempio: Emilia Romagna, Lombardia…): l’abrogazione dell’obbligo di certificazione vale, ad oggi, solo per quelle Regioni che non si siano ancora espresse in merito a tale argomento con l’emanazione di apposite leggi regionali

Il nostro Studio ha redatto dal 2008 ad oggi oltre 500 certificazioni energetiche per edifici di ogni grandezza, ad esempio:

Certificazione energetica edifici industriali in Crosio della Valle (VA)

Certificazione energetica supermercato Tigros di Solbiate Arno (VA)

Certificazione energetica supermercato Tigros di Besozzo (VA)

Certificazione energetica supermercato Tigros di Cantello (VA)

Riqualificazione energetica Condominio in Besano (VA)

Ci occupiamo inoltre di verifica di prescrizioni in materia di contenimento energetico ed efficientamento energetico:

Verifica prescrizioni ed efficientamento energetico di edificio in Via Pianell – Milano

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